IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento
della Ragioneria generale dello Stato;
  Visto  l'art.  1  della  legge  17  dicembre  1986, n. 890, recante
integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e  n.  428,
sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi
periferici del Ministero del tesoro;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
  Vista  la  legge  29  marzo  1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico
impiego;
  Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  nonche' le
relative norme di esecuzione, approvate con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266, recante norme risultanti dalla disciplina prevista  dall'accordo
del  26  marzo  1987 concernente il comparto del personale dipendente
dai Ministeri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n.
472, concernente il riordinamento e il potenziamento della Scuola
superiore della pubblica amministrazione e il relativo regolamento di
esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219, che individua i  profili  professionali  del  personale  dei
Ministeri  in  attuazione  dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n.
312;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  n.
190  del  18  agosto 1986, riguardante lo snellimento delle procedure
dei  concorsi  di  ammissione  agli  impieghi  nelle  amministrazioni
statali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29
gennaio 1988, registrato alla  Corte  dei  conti  il  4  marzo  1988,
registro n. 2 Tesoro, foglio n. 342, con il quale sono state definite
le dotazioni organiche delle  qualifiche  funzionali  e  dei  profili
professionali della Ragioneria generale dello Stato;
  Visto  l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la
potesta' regolamentare del Governo;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
nel settore;
  Udito  il  Consiglio  di Stato nell'adunanza generale del 13 luglio
1989;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 febbraio 1990;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  E' approvato l'annesso regolamento concernente l'assunzione del
personale per l'espletamento delle attivita'  di  conduzione  tecnica
del  centro  elaborazione dati della Ragioneria generale dello Stato.
Il regolamento e'  composto  di  otto  articoli  ed  e'  vistato  dal
Ministro proponente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  GASPARI, Ministro per la funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1990
  Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 12
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.