IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato; Visto l'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento e il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, che individua i profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 190 del 18 agosto 1986, riguardante lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1988, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 342, con il quale sono state definite le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali della Ragioneria generale dello Stato; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la potesta' regolamentare del Governo; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore; Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 13 luglio 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990; Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. E' approvato l'annesso regolamento concernente l'assunzione del personale per l'espletamento delle attivita' di conduzione tecnica del centro elaborazione dati della Ragioneria generale dello Stato. Il regolamento e' composto di otto articoli ed e' vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro GASPARI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 12
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.